[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Teramo 22.03.2017 – Giudice Unico Dott.ssa Francesca Avancini
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con relativi quesiti.
In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi, le C.M.S, le valute e spese di tenuta con il rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FSentenza-270-17.pdf|||”][/vc_row]