[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Perugia 27.04.2017 – Giudice Unico Dott.ssa Stefania Monaldi
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità degli interessi anatocistici e degli interessi ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali con il rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S in quanto nulle sia per indeterminatezza che per carenza di causa concreta (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FSent.-Trib.-Perugia-n.-743-17.pdf|||”][/vc_row]