[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 22.10.2017 pubblicata il 23.10.2017 – Giudice Unico Dott. Sabrina Cignini
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti gli estratti conto – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice degli estratti conto periodici mancanti – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Espletamento di C.T.U. contabile con indicazione dei relativi quesiti.
In tema di rapporto di conto corrente bancario qualora la correntista dimostra di aver formalmente richiesto, anche ex art. 119 T.U.B., alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione, è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ritenuto che, in presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, si legittimano i poteri istruttori d’ufficio ed essendo assolutamente necessaria l’acquisizione al processo degli estratti conto che non siano già stati prodotti in atti. In mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e le C.M.S. – Ai fini del calcolo del TEG si deve computare la C.M.S. (a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FOrdinanza-Teramo.pdf|||”][/vc_row]