[vc_row][vc_column][vc_column_text]Corte d’Appello di L’Aquila del 17.01.2018 – Giudice Relatore Dott.ssa Carla Ciofani – Presidente Dott. Giuseppe Iannaccone
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti correttamente – Rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con conferma della sentenza di condanna di primo grado.
In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata. In mancanza di un valido contratto di conto corrente con espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FSENTENZA-n-83-2018.pdf|||”][/vc_row]