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Avv. Emanuele Argento ottiene un nuovo successo presso il Tribunale di Latina sentenza del 19.06.2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale di Latina con Sentenza depositata il 19.06.2018 ha accertato e dichiarato l’illegittima richiesta avanzata con decreto ingiuntivo dalla Banca all’ex cliente per la somma di Euro 43.842,99; il Giudice, stante l’applicazione da parte della Banca di interessi non dovuti, determina conseguentemente un saldo a credito e non a debito dell’ex cliente correntista per complessivi Euro 74.752,54 oltre interessi legali.

 

Tribunale Civile di Latina del 19.06.2018 – Giudice Unico Dott.ssa Gianna Valeri

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità degli interessi anatocistici – Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate e liberazione dei fideiussori.

 

In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. L’accertamento della sussistenza di una posizione attiva in favore del cliente in luogo della posizione debitoria azionata monitoriamente determina nel caso di specie la condanna della Banca alla restituzione della somma riconosciuta a credito e determina anche l’accoglimento dell’opposizione con riguardo al fideiussore (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FSENTENZA-N-1603-18-del-19-06-18.pdf|||”][/vc_row]

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