[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Fermo – Ordinanza del 24.07.2018 – Giudice Domizia Perrone – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in caso di fumus dell’opposizione ed irreparabilità del danno – il periculum è in executione ipsa.
Va sospesa l’efficacia esecutiva del titolo quando le ragioni dell’opposizione a precetto siano confortate da fumus boni iuris e periculum in mora e quando sia presumibile la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all’opponente dal compimento degli atti esecutivi, dal momento che potrebbe realizzarsi una vendita ingiusta (fattispecie vertente sulla inidoneità ad avere efficacia di titolo esecutivo del mutuo notarile con deposito cauzionale presso la banca della somma mutuata, nonché sulla inesigibilità del credito per assenza di morosità al momento del precetto in ragione della gratuità del mutuo conseguente all’usura pattizia con computo del compenso promesso per l’estinzione anticipata, ndr).
In ogni caso per la sussistenza dei “gravi motivi” è sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo va accordata ogni qual volta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in danno del debitore.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FTribunale-di-Fermo-ordinanza-del-24-luglio-2018-Est.-Domizia-Perrone.pdf|||”][/vc_row]