[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 24.07.2018 – Giudice Franca De Felice – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento somme su mutuo ipotecario).
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. n. 17194 del 27/08/2015.)
Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa, in verità, expressis verbis è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, tanto che, mentre in una parte del documento viene dichiarata come erogata, nel medesimo contratto viene invece indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca, quindi non disponibile per il mutuatario.
In tal caso l’erogazione, dichiarata come quietanzata in contratto, in verità, in conseguenza della costituzione del deposito cauzionale infruttifero, è da ritenersi solo fittizia, attesa la contestualità della quietanza e della successiva riconsegna della somma mutuata alla banca ai fini della costituzione del deposito cauzionale, sicché non può certo ritenersi che la somma mutuata sia mai entrata nella immediata giuridica disponibilità del mutuatario medesimo, venendo così a mancare proprio la c.d. la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica; a ben vedere, invero, il mutuante non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, così da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero non ha, nello stesso contratto di mutuo, inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario conferisce al mutuante, di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo e che possano definirsi come equipollenti della traditio.
Nella sostanza, invece, il deposito cauzionale anzidetto appare piuttosto svolgere un’utilità solo in favore della banca, al fine di assicurare a quest’ultima il diritto ad incassare le rate dei mutui già con decorrenza dalla stipula, rate che saranno dovute in ogni caso, anche nel caso che la somma in deposito non sarà più svincolata per mancato compimento delle condizioni poste a carico del mutuatario.
Deve quindi ritenersi la sussistenza del requisito del fumus boni iuris richiesto ex lege ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione, assorbendo detto motivo anche tutti gli ulteriori motivi denunciati da parte opponente; parimenti deve ritenersi sussistente, anche ai fini dell’ulteriore profilo del periculum in mora, attesa la notevole entità del credito posto in esecuzione.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FTribunale-di-Pescara-ord.-del-24-luglio-2018-Est.-Franca-Di-Felice.pdf|||”][/vc_row]