[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Torino – Prima Sezione Civile – Sentenza del 2.05.2019 pubblicata il 3.05.2019 – Giudice Dott.ssa Gabriella Ratti
Bancario e finanziario – Il “Derivato” che assume veste “speculativa” – Obbligo di raccolta delle “informazioni” – Giudizio di “non appropriatezza” – “Non” aver impedito l’operazione – Obbligo di “avvertire il cliente che l’operazione è ritenuta inopportuna” – Onere “sull’intermediario” di fornire “prova positiva” ex art. 23 TUF – “Condanna al risarcimento del danno” causato alla “cliente”.
Quando il contratto derivato perde “la sua naturale connotazione di copertura per assumere una veste speculativa”, è onere dell’intermediario, attenersi alla “regola dell’appropriatezza”, sicché, anche se “Il giudizio di non appropriatezza o l’impossibilità di formulare un giudizio per insufficienza delle informazione non impedisce l’operazione”, ciò nonostante “l’intermediario ha l’obbligo di avvertire il cliente che l’operazione è ritenuta inopportuna” con, in caso di mancanza di “prova positiva” d’aver adempiuto agli “obblighi” informativi di legge, la “responsabilità” per i danni causati.
Bancario e finanziario – Contratto “Plan vanilla” – Non “automatismo” per renderlo “adatto a qualunque tipo di investitore” – Mancanza di “pregressa esperienza” e di “conoscenza in derivati” – Operazione “non appropriata” – Mancata rilevazione da parte dell’“intermediario” e di segnalazione “alla cliente”.
L’essere il “più semplice nel campo dei derivati (plan vanilla)” non rende il “derivato” in “automatico adatto a qualunque tipo di investitore”, sì che, ove dal “profilo di rischio” risulti la “non conoscenza di prodotti finanziari complessi e strutturati””, ne consegue che, trattandosi d’operazione “non appropriata al profilo di rischio di parte attrice”, mancando la prova “positiva” d’averlo rilevato e segnalato all’investitore, del “danno” da lui subito e “consistente negli addebiti a tale contratto”, ne debba rispondere l’intermediario (segnalazione a cura degli Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FSENTENZA-TRIBUNALE-DI-TORINO-3-MAGGIO-2019.pdf|||”][/vc_row]