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La Corte di Cassazione ribadisce inesorabilmente che qualora il correntista provi di aver AVUTO UN RAPPORTO CONTRATTUALE (e dopo aver formalmente richiesto ex art. 119 T.U.B. anche in corso di causa alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione), è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e tale diritto spetta anche al fideiussore (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FCassazione-civile-Sezione-III-Ordinanza-del-30-ottobre-2020-n.-24181-def.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]