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Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 04.11.2020 – Giudice Dott.ssa Mariangela Mastro
Rapporto bancario di mutuo chirografario – Opposizione alla cartella di pagamento avanzata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e DALLA BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE CON ATTO – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in questione – L’Art. 21 del D. Lgs. N. 46/1999 dispone espressamente che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; rilevato che nella vicenda in esame il diritto azionato, in surroga, trova fondamento in un mutuo chirografario in quale – pacificamente – non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 comma 1 c.p.c; sussistono, pertanto, valide ragioni per sospendere l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta e della relativa iscrizione a ruolo (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FOrdinanza-sosp.-Trib.-Teramo-4.11.20.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]