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Avv. Emanuele Argento: presso il tribunale di Teramo in data 4.02.2021 depositata C.T.U. contabile sulla base di interessanti quesiti tecnici dettati dal giudice ed accertamento dell’usura su rapporti di mutuo ipotecario

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale di Teramo – Giudice dell’esecuzione Dott. Giovanni Cirillo – Ordinanza istruttoria del 30.10.2020 – C.T.U. contabile del 04.02.2021

Bancario – Contratto di mutuo ipotecario – Interessi usurari – Verifica del superamento del tasso soglia ex L. 108/96 – Applicabilità non solo agli interessi corrispettivi ma anche agli interessi moratori e nel caso di estinzione anticipata – Ordinanza istruttoria con indicazione dei quesiti per l’espletamento di C.T.U. contabile ed accertamento dell’usura (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

Rilevante importanza riveste la consulenza rilasciata dal C.T.U. contabile incaricato dal Tribunale di Teramo a fornire risposta a quesiti inerenti la presenza di condizioni usurarie su due contratti di mutuo ipotecario, per complessivi 1.079.000,00 Euro, stipulati da un’azienda di Roseto degli Abruzzi (TE) con un istituto di credito marchigiano, oggi inglobato in uno dei maggiori gruppi bancari italiani.
La questione nasce da un procedimento esecutivo azionato dalla banca mutuante, al quale si opponeva l’Avv. Emanuele Argento, assistito dal consulente Marino Valentini, con istanza di sospensione, avendo rilevato gravi anomalie contrattuali, tali da rendere il finanziamento affetto da usura originaria.
In particolare, si segnala che i quesiti formulati dal Giudice teramano erano inequivocabili, richiamando il principio della onnicomprensività del costo del credito, in considerazione del fatto che il C.T.U. veniva formalmente invitato a inserire nel calcolo del Teg, da comparare con la soglia usuraria all’epoca della stipula contrattuale, qualsivoglia corrispettivo in senso ampio inteso, purché potesse sussistere connessione con l’erogazione del credito.
In tale ambito di calcolo, il Giudice chiedeva esplicitamente di inserire anche la commissione contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, stimando la stessa a partire dal momento dell’accordo della promessa, a nulla rilevando che il costo non si sia poi potuto concretizzare, non avendo il mutuatario esercitato il potere di estinzione anticipata del mutuo. Al C.T.U. veniva inoltre chiesto che, nel calcolo del T.E.G., venissero a confluire gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e qualsiasi altro costo, escluse imposte e tasse, connesso all’operazione di credito. Al riguardo il Giudice precisava che “la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengono comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “ T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; ed ancora ” laddove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
Il CTU, dopo approfondita disamina delle due posizioni sul credito vantato dalla mutuante, nel calcolare il Teg su ciascuno dei due mutui, si riferiva, oltre che al già citato principio di onnicomprensività, anche al principio di simmetria, peraltro già ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 16303 del 2018, resa sul tema CMS), legittimando il confronto tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia a norma dell’art. 2, comma 1, della legge 108/1996 ed il tasso effettivo globale dell’operazione di credito.
La metodologia di calcolo applicata dal C.T.U. incaricato dal Tribunale di Teramo permetteva di accertare l’effettiva usurarietà del contratto, presente già al momento della stipula dell’accordo contrattuale, rilevando sul mutuo di 400.000,00 euro un Teg del 18,716% in presenza di una soglia usuraria (all’epoca della stipula) fissata all’8,865%, in evidente supero del limite previsto dalla L. 108/96 per circa dieci punti percentuali, mentre sul mutuo di 679.000,00 euro, l’usurarietà appariva ancor più evidente rilevandosi un Teg del 22,31% a fronte di un tasso soglia del 5,085%, superiore di ben diciassette punti percentuali oltre i limiti prescritti dalla medesima legge.
L’accertamento della fattispecie usuraria, sin dal momento genetico del contratto farebbe scattare, non solo l’accoglimento dell’istanza di sospensione e/o l’accoglimento dell’opposizione, ma anche i presupposti previsti dall’art. 1815 c.c., con la conseguente debenza, in capo alla parte mutuataria, del solo capitale erogato e la restituzione, da parte della banca mutuante, di interessi e spese ricevuti, connessi alla concessione ed erogazione del finanziamento.
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf – Conclusioni C.T.U. contabile 4 febbario 2021″ i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FConclusioni-C.T.U.-contabile-4-febbario-2021.pdf||target:%20_blank|”][vc_btn title=”Consulta il pdf – Quesiti Tribunale di Teramo – Giudice Dott. Cirillo del 30 ottobre 2020″ i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FQuesiti-Tribunale-di-Teramo-Giudice-Dott.-Cirillo-del-30-ottobre-2020.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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