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Studio legale Argento: il 26.03.2021 il Tribunale civile di Pescara ordina l’esibizione documentale a carico della banca convenuta; la banca deve esibire in giudizio tutti i contratti relativi al rapporto bancario di conto corrente e con espletamento di C.T.U. contabile per accertare tutte le somme dovute dalla banca all’ex correntista

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 26.03.2021 – Giudice Federico Ria

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti i contratti – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice – Illegittimità interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali non validamente pattuiti – Verifica dei tassi Euribor con sostituzione per il periodo corrispondete ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB – Espletamento di C.T.U. contabile con i relativi quesiti
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FTribunale-di-Pescara-Ordinanza-istruttoria-del-26-marzo-2021.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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