[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Ascoli Piceno – Sentenza del 18.06.2021 – Giudice Dott.ssa Enza Foti –
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Opposizione a Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Onere della Banca opposta di attivare la mediazione delegata nell’ambito del giudizio di merito in opposizione – Mancata attivazione della mediazione – Dichiarazione di improcedibile con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”.
L’esperimento della procedura di mediazione è, dunque, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il successivo comma 4 dell’art. 5 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria non si applicano, tra gli altri ai “procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Ciò significa che, solo successivamente alla pronuncia sulla concessione/sospensione della provvisoria esecuzione sorge l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione obbligatorio come peraltro veniva previsto dal Giudice nel verbale d’udienza ove si concedeva, alle parti del procedimento il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione a decorrere dallo scioglimento dell’ordinanza sulla concessione/sospensione della provvisoria esecuzione.
Non risulta, tuttavia, che tale incombente sia stato assolto dalla parte onerata con la conseguenza che andrà dichiarata l’improcedibilità della domanda avanzata dalla banca.
Sul punto, sono intervenute, di recente, le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 19596 del 18.09.2020 che, nel dirimere un contrasto insorto tra la giurisprudenza ormai da diversi anni hanno lapidariamente statuito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma. 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Pertanto, non avendo la banca opposta attivato la mediazione nell’alveo del giudizio di merito il relativo giudizio andrà dichiarato improcedibile con conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto. (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FSent.-Trib.-Ascoli-Piceno-18.06.21.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]