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Dall’Avv. Emanuele Argento: il 25.11.2021 sentenza di condanna di importante banca presso il Tribunale civile di Forlì

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Tribunale Civile di Forlì con Sentenza del 25.11.2021 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI ILLEGITTIMI E NON DOVUTI nei confronti di una società romagnola con conseguente determinazione di un SALDO A CREDITO dell’ex società correntista di oltre 38.000,00 Euro oltre spese di giudizio ed accessori!

Tribunale Civile di Forlì – Sentenza pubblicata il 25.11.2021 –

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Ammissibile la domanda di accertamento con il c/c ancora aperto – Sulla prescrizione delle rimesse in c/c si deve applicare il criterio sul saldo rettificato come da Ordinanza n. 9141/2020 della Suprema Corte di Cassazione. Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio al condizioni indeterminate – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione – Accertamento e rideterminazione del saldo dare/avere sulla base delle somme accertate dalla CTU contabile e condanna dalla banca al pagamento.

Non può escludersi che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un’azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l’accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell’annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere. Dunque, pur in pendenza del rapporto ed in carenza di rimesse solutorie, il correntista è titolare di un interesse concreto ed attuale all’accertamento giudiziale della nullità delle clausole contrattuali ed al ricalcolo del saldo parziale del conto eventualmente ancora aperto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. In punto di prescrizione si deve applicare il criterio della natura delle rimesse in c/c sul saldo rettificato dalle illegittimità degli interessi illegittimi in virtù dell’Ordinanza n. 9141 della Suprema Corte di Cassazione del 19 maggio 2020. L’accertamento della sussistenza di una posizione a credito in favore del cliente determina, nel caso di specie, l’accertamento del saldo sulla base della somma riconosciuta a credito dalla CTU e determina, pertanto, l’accoglimento della domanda attorea di condanna
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FSentenza-del-Tribunale-Civile-di-Forlì-pubblicata-il-25.11.2021.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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