[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sentenza del Tribunale Civile di Teramo del 12 maggio 2022 – Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca
Bancario – Cessione in blocco di crediti – Legittimazione del Cessionario – Contestazione dell’opponente – Difetto di legittimazione attiva – Accoglimento dell’eccezione –
Il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “In assenza, pertanto, dell’indicazione nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti oggetto di cessione – essendovi, come visto, un mero rinvio ai crediti contenuti nel contratto di cessione stipulato in data 11.08.2016 (e successiva modifica del 7.09.2016) – deve ritenersi che solo la produzione in giudizio del contratto di cessione ovvero dell’elenco dei crediti oggetto di cessione avrebbe consentito di ritenere provata l’avvenuta cessione e, dunque, la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla società s.r.l., in qualità di cessionaria di s.r.l. Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva della società s.r.l. e, per l’effetto, l’inammissibilità del suo intervento in giudizio”. Pertanto il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione della parte opponente, rileva la carenza di prova il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla cessionaria e condanna la stessa al pagamento delle spese processuali
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FSentenza-del-Tribunale-Civile-di-Teramo-del-12-maggio-2022.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]