Rapporto Bancario – Cessione in blocco di crediti – Difetto di legittimazione – Contestazione dell’appellante nella fase finale del giudizio d’appello – Accoglimento dell’eccezione in ogni fase, stato e grado del giudizio –
Con la comparsa conclusionale, gli appellanti hanno contestato la titolarità del credito vantato dalla SPV, essendosi questa limitata a produrre in giudizio, unitamente all’intervento esperito in primo grado, copia dell’estratto della Gazzetta ufficiale, produzione a loro dire insufficiente a provare che tra i crediti ceduti in blocco, vi fosse anche quello vantato nei loro confronti, non avendo la SPV, e per essa la sua procuratrice speciale, prodotto il contratto di cessione né fornito la prova della ricomprensione del credito azionato tra quelli ceduti.
Occorre, pertanto, preliminarmente esaminare la nuova questione sottoposta al vaglio del Collegio relativa alla titolarità o meno in capo alla cessionaria SPV dei diritti vantati contro gli odierni appellanti, in quanto, inerendo tale eccezione all’esistenza di una delle condizioni dell’azione, contrariamente a quanto affermato dall’appellata Spv, la stessa è sollevabile in ogni fase, stato e grado del giudizio.
Sostiene la Corte che il mero fatto della pubblicazione della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Pertanto la Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento dell’eccezione avanzata dalla parte appellante, ha dichiarato la carenza di legittimazione sostanziale della cessionaria (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)