Tribunale Civile di Pescara – Sentenza pubblicata il 12.03.2024 – Giudice Unico Dott. Federico Ria
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – CTU contabile – Rilevazione dell’usura con calcolo del TEG – Trasmissione d’ufficio degli atti alla Procura della Repubblica.
Il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 30/04/2009 10123).
All’esito dell’espletata CTU allora, è risultato accertato, tra l’altro, il superamento delle soglie della legge antiusura applicando i quesiti dettati dal Giudicante e di conseguenza devono essere trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica competente per le opportune valutazioni di competenza (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)