Corte d’Appello di L’Aquila – Ordinanza del 9.07.2024 pubblicata il 5.08.2024 – Rel. Dott. Mariangela Fuina – Presidente Dott. Barbara Del Bono.
Bancario – Rapporto di conto corrente – Contestazione della società ex correntista opponente/appellante dei fatti costitutivi del credito rivendicato dalla banca – Esigenza cautelare in considerazione dell’apparente fondatezza del gravame – Sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata – Ammissione di CTU contabile per il calcolo del reale saldo dare – avere tra le parti CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL C.D. SALDO ZERO IN RELAZIONE AL PRIMO DEGLI ESTRATTI NON DISPONIBILI, all’accertamento della valida pattuizione della CMS con verifica in particolare se la CMS era stata convenuta per iscritto e la determinazione della stessa avuto riguardo sia alla percentuale che ai criteri di calcolo della commissione medesima e nel caso in cui non sia stata determinata con esclusione integrale dal ricalcolo del saldo, all’esclusione dei costi delle commissioni e di qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico dell’ex correntista ma non pattuita ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege, all’espunzione della capitalizzazione degli interessi fino al 30 giugno 2000 ed al computo della stessa, per il periodo successivo, solo se riscontrata in atti l’intervenuta espressa pattuizione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale (Cass.17634/21, Cass.26779/19)
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)