DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: CON ORDINANZA DEL 25.11.2024 IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO ACCOGLIE LE ISTANZE ISTRUTTORIE SU RAPPORTO DI MUTUO ED AMMETTE LA CTU CONTABILE PER IL RICALCOLO DEL REALE SALDO DARE – AVERE TRA LE PARTI CON PARTICOLARI QUESITI TECNICI.
Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza istruttoria del 25.11.2024 – Giudice Dott. Pietro Merletti –
Bancario – Contratto di mutuo – Ammissibilità di CTU contabile per il calcolo del reale saldo dare – avere tra le parti – Tasso pattuito tra le parti – Euribor – Verifica del superamento del tasso soglia – Gratuità del mutuo ove sia stato geneticamente indicato un tasso usurario – In caso di indeterminatezza si applica il tasso sostitutivo previsto dall’art. 118 bis quarto comma TUB – Espletamento di C.T.U. contabile con ordinanza istruttoria e relativi quesiti: “1) il tasso pattuito dalle parti, ovvero 5,50 punti in più della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell’euribor a sei mesi coefficiente 365 rilevata nel secondo mese immediatamente precedente ciascuna delle periodicità di applicazione e pubblicato di norma sul sole 24 ore; con arrotondamento allo 0,05 % superiore; in caso di indisponibilità sarebbe stato trovato un tasso utilizzando un parametro che rispetti la equivalenza economico-finanziaria con il cessato indice, ed in caso di disaccordo prevista la integrale restituzione del debito con interessi anche di mora risultante dalla data di effettiva estinzione; sia un tasso determinato, sempre determinabile, geneticamente o nel corso del rapporto diventato usurario; in particolare, se esistano parametri di equivalenza economico finanziaria al tasso determinato, dal momento che la cessazione per qualsiasi motivo del parametro prescelto ed il mancato accordo delle parti su altro parametro avrebbe determinato la integrale restituzione del debito con interessi anche di mora risultante dalla data di effettiva estinzione (anche in caso di non morosità della parte); 2) ove sia stato geneticamente indicato un tasso usurario, riconteggi il mutuo, da considerare come gratuito, e determini quanto deve avere la Banca; 3) In caso di indeterminatezza, genetica o sopravvenuta, del tasso di interesse, non usuraria, ridetermini quanto dovuto dalla Banca, se dovuto, con il tasso sostitutivo previsto dall’art. 118 bis quarto comma T U bancario; 4) Determini quale sia stato il Teg, e in caso di discrepanza tra Teg indicato e teg applicato determini se la causa di tale discrepanza sia conoscibile attraverso la lettura del contratto.” (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)