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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: IN DATA 22.01.2025 DINANZI IL TRIBUNALE DI CHIETI OTTENUTA LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE / EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO PER INGENTI SOMME RICHIESTE DALLA SOCIETA’ DI RECUPERO AL GARANTE CON ATTO DI PRECETTO (FATTISPECIE: ATTO DI PRECETTO SU MUTUO)

Tribunale di Chieti – Giudice Dott. Marcello Cozzolino – Ordinanza del 22.01.2025 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (atto di precetto di pagamento su mutuo).

Rapporto bancario di mutuo – Opposizione all’atto di precetto – Non è idoneo titolo esecutivo il mutuo fondiario con deposito cauzionale infruttifero della somma erogata – Carenza della forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

“Osservato che la ragione più liquida che induce ad accogliere la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, costituito da un mutuo fondiario con deposito cauzionale infruttifero della somma erogata, sia rappresentata dalla possibile inidoneità di quest’ultimo a costituire titolo esecutivo, alla luce di quanto affermato dalla S.C. con la sentenza n. 12007/2024, ferma ed impregiudicata ogni determinazione da assumere all’esito dell’istruttoria p.q.m. visto l’art. 615 c.p.c., sospende l’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

 

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