In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto e non c’è dubbio, d’altro canto, che lo svolgimento del rapporto di conto corrente possa essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui, appunto, effettivamente ricostruito; tale incompletezza documentale non può essere in alcun modo fatta gravare sulla parte attrice, la quale ha attivato stragiudizialmente il proprio diritto ex art. 119, comma 4, T.U.B.
In mancanza di espressa pattuizione contrattuale non sono dovuti gli interessi ultralegali (con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.) e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S in quanto nulle sia per indeterminatezza che per carenza di causa concreta.
Per cui il Tribunale di Teramo ha accertato e condannato la Banca al pagamento in favore dell’ex società correntista 8nel frattempo dichiarata fallita) della somma di Euro 177.082,12 oltre interessi e spese di giudizio ed accessori (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)