[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Ascoli Piceno – Sentenza n.d. del 7.06.2017 n. 540/2017 – Giudice Unico Dott.ssa Francesca Sirianni
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto (C.M.S.) – Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con relativi quesiti.
In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute le C.M.S, e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (RIPRODUZIONE RISERVATA – Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FSENTENZA_COSTRUZIONI-MENZIETTI.pdf|||”][/vc_row]