[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale di Bari del 18.12.2018 – Giudice Dott. Nicola Magaletti
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Non si devono computare le C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Espletamento di C.T.U. contabile con ordinanza istruttoria e relativo quesito sulla rilevazione dei tassi soglia ex l. 108/1996.
Non sono dovute le C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione ovvero quando non risulti pattuita alcuna indicazione dell’aliquota percentuale nonché dell’esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto – Ai fini del verificare se vi sia stata pattuizione di interessi usurari ex l. n. 108/1996, si devono includere fino al 31.12.2009 anche le C.M.S. applicate dalla banca nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018 e considerando altresì che dal 14.05.2011 in poi i tassi soglia vanno calcolati secondo il meccanismo introdotto dal d.l. del 13.05.2011 n. 70 (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FNOMINA-CTU.pdf|||”][/vc_row]