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L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 5.11.2020 una nuova interessante sentenza presso il Tribunale Civile di Torino

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Il Tribunale Civile di Torino con Sentenza del 5.11.2020 respinge l’opposizione all’esecuzione avanzata da Banca di rilevanza nazionale avverso l’atto di precetto notificatogli dall’ex Cliente correntista su sentenza di condanna subita della medesima Banca a pagare le somme liquidate con precedenza sentenza.
I fatti.
La banca aveva eccepito con opposizione al precetto la compensazione tra un asserito credito derivante da un finanziamento e il credito in capo all’ex Cliente derivante dalla sentenza di condanna in capo alla stessa Banca.
Le norme di legge che regolano l’istituto della compensazione, le quali richiedono quali presupposti la liquidità (che comprende anche il requisito della certezza) e l’esigibilità del credito, elementi che entrambi difettano nel caso di specie come evidenziato dal Giudice di Torino.
Se una delle due somme, oggetto della compensazione, è un credito controverso, è legittimo ritenere tale somma incerta e pertanto non compensabile, ai sensi dell’art. 1243 c.c.. Sul tema si è espressa la Cassazione in Sezioni Unite in una recente sentenza del 15.11.2016, n. 23225, secondo la quale la compensazione di un credito litigioso è inammissibile.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 23225/2016, affermano che: “Per credito liquido – espressione letterale dell’art. 1243 c.c., comma 1, che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili – deve intendersi il credito determinato nell’ammontare in base al titolo, come si desume anche dall’identica espressione contenuta in altre norme: l’art. 1208 c.c., n. 3, sui requisiti di validità dell’offerta reale dell’obbligazione prevede una somma per le spese “liquide” e un’altra somma per quelle “non liquide”; l’art. 1282 c.c., stabilisce che i crediti liquidi (ed esigibili) producono interessi; l’art. 633 c.p.c., stabilisce come condizione di ammissibilità del provvedimento monitorio un credito di una somma liquida di danaro. L’ulteriore requisito della certezza sull’esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell’art. 1243 c.c., comma 1, perchè la liquidità attiene all’oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all’esistenza dell’obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull’ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l’esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell’istituto della compensazione – estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l’esistenza. Da qui l’ormai consolidato principio che per l’operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell’an, quid, quale, quantum debeatur). Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidità” processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). (…) Questa Corte, con orientamento pressoché unanime, ha enunciato i seguenti principi: la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva “satisfattoria” deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260); (…) se l’accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile 2013); in quest’ultimo caso il giudice dell’eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell’art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dall’art. 1243 c.c., comma 2, – che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale – (il giudice) deve dichiarare l’insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l’eccezione di compensazione; (…) l’eccezione di compensazione non configura un presupposto di natura logico-giuridica sui requisiti del credito principale il cui accertamento giustifichi il sacrificio delle ragioni di tutela di questo oltre i limiti previsti dalla stessa norma – ossia la possibilità di procrastinare, cautelativamente (Cass. 5319 del 09/08/1983), la condanna ad adempiere del debitore fino alla pronta e facile liquidazione, nel medesimo processo, del credito opposto in compensazione – consentendo di sospendere la decisione sulla causa principale fino al passaggio in giudicato del giudizio sul controcredito come se questo pregiudicasse, in tutto o in parte, l’esito della causa sul credito principale (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272).”
La sentenza appena citata afferma infatti che la compensazione di un credito, il cui titolo sia contestato in via giudiziale e la cui esistenza non sia certa in virtù di una sentenza passata in giudicato, non può mai avere luogo, sia che venga fatto valere davanti al medesimo giudice competente a conoscerlo, sia che venga attivato davanti ad un giudice diverso.
Anche la II sezione civile della Suprema Corte conferma tale orientamento con sentenza n. 13244 del 27.06.2016: “La compensazione legale, tuttavia, non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (Cass. 31.05.2010 n. 13208)”. Tale decisione afferma che non possa essere quindi portato in compensazione un credito il cui titolo sia solo provvisoriamente eseguibile, come nel caso di specie per la Banca che non abbia il carattere della definitività (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FSent.-Trib.-Torino-5.11.20.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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