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Dall’Avv. Emanuele Argento: interessante sentenza del Tribunale civile di Pescara del 14.04.2022 pubblicata il 27.04.2022

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott.ssa Valeria Battista – Sentenza del 14.04.2022 pubblicata il 27.04.2022

Contratti bancari – Mutuo – Indicizzato in valuta estera (franchi svizzeri) – Clausola di indicizzazione in base alla fluttuazione del cambio della valuta – Atipicità del contratto – Necessità di apposita stipulazione e informazione della clausola – Sussiste – Ai fini della verifica del dare avere del rapporto di mutuo in contestazione è ammissibile la C.T.U. contabile – Ordinanza istruttoria con indicazione dei quesiti.

Il contratto di mutuo indicizzato in valuta estera in cui sia inserito un fattore di rischio (cioè, l’andamento della valuta estera rispetto al suo cambio contrattualmente convenuto) non è un comune contratto di mutuo (comprensibile ad una consumatore medio) ma un mutuo cui è abbinato un rilevante fattore di rischio finanziario; cosicché occorre valutare se nell’ambito delle clausole siano contenuti profili del tutto aleatori che sono incompatibili con la causa tipica di un mutuo e che pertanto necessitano di apposita stipulazione e corretta informazione al consumatore. Appare, pertanto, necessario un approfondimento istruttorio dovendo essere rimessa al CTU – previa declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo de quo – la rideterminazione del piano di ammortamento facendo applicazione degli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. e quantificazione degli importi corrisposti in più per effetto delle pattuizioni contrattuali alla data della domanda giudiziale nonché l’individuazione dell’importo che i mutuatari si troverebbero a dover corrispondere alla Banca in caso di estinzione anticipata o conversione del mutuo senza però operare la doppia conversione ed ovviamente sulla base del piano di ammortamento come ricalcolato. Detta operazione andrà altresì effettuata con riguardo alla data in cui i mutuatari formulavano richiesta di estinzione anticipata del finanziamento onde poter verificare l’entità dell’importo che gli stessi avrebbero dovuto corrispondere in luogo di quello esorbitante domandato dalla Banca.
(segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net) (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2FSent.-Trib.-Pescara-14-26.04.22.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]

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