[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 7.12.2022 – Giudice Dott.ssa Patrizia Medica
Rapporto bancario di mutuo – Opposizione alla cartella di pagamento avanzata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e DALLA BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE CON ATTO – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in questione – L’Art. 21 del D. Lgs. N. 46/1999 dispone espressamente che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; rilevato che nella vicenda in esame il diritto azionato, in surroga, trova fondamento in un mutuo il quale non è un titolo esecutivo avente natura pubblicistica ma rientrante nell’ambito privatistico; sussistono, pertanto, valide ragioni per sospendere l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta sia per quanto concerne la sommaria fondatezza dell’opposizione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)
. (riproduzione riservata)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FOrdinanza-sosp.ne-Trib.-Pescara-7.12.22.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]