[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza del 15.03.2023 – Giudice Dott. Marcello Cozzolino
Rapporto bancario di mutuo – Opposizione da parte del fideiussore alla cartella di pagamento avanzata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e DALLA BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE CON ATTO per obbligazioni assunte da società s.r.l. per contratto di mutuo – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in questione – L’Art. 21 del D. Lgs. N. 46/1999 dispone espressamente che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; rilevato che nella vicenda in esame il diritto azionato, in surroga, trova fondamento in un mutuo il quale non è un titolo esecutivo avente natura pubblicistica ma rientrante nell’ambito di un rapporto di diritto privato; sussistono, pertanto, valide ragioni per sospendere l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta essendo dubbia la possibilità per il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. di agire in via esecutiva mediante iscrizione a ruolo. (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F03%2FOrdinanza-sosp.ne-efficacia-esec.-titolo-Trib.-Chieti-15.03.23.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]