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Rapporto bancario di mutuo fondiario – Opposizione all’atto di precetto – Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria su cui ricade l’onere di dimostrare il trasferimento del credito – Esigenza cautelare sottesa al “fumus boni iuris” ed ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il presunto debitore – Sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto ed ammissione di CTU contabile per il calcolo del reale saldo dare – avere tra le parti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_btn title=”Consulta il pdf” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoargento.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F01%2FOrdinanzasospprecettoTribPe19.01.2024.pdf||target:%20_blank|”][/vc_row]