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DALL’AVV. EMANUELE ARGENTO: IL TRIBUNALE DI TERAMO CON SENTENZA DEL 27.06.2024 DICHIARA IMPROCEDILE LA DOMANDA E REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO DI EURO – 156.333,37 (IMPORTO RICHIESTO CON INGIUNZIONE DALLA BANCA/CESSIONARIA ALL’EX CORRENTISTA), CON LA CONDANNA DELLA BANCA/CESSIONARIA ANCHE AL PAGAMENTO DELLE SPESE E COMPETENZE DI GIUDIZIO!

Tribunale Civile di Teramo – Sentenza del 27.06.2024 – Giudice Dott. Maria Luca Bordin –

Bancario – Rapporto di conto corrente con apertura di credito – Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione delegata dal Giudice – Ritardo nell’avvio della mediazione nei termini – Revoca del decreto ingiuntivo – Condanna della banca al pagamento delle spese e competenze di lite.

Nelle controversie in materia di contratti bancari nelle quali la mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda (art. 5 d.l.gs 28/2010), ai fini dell’individuazione dell’attività minima in presenza della quale la condizione di procedibilità può dirsi soddisfatta, è la pronuncia della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 40035/2021. Tale arresto, relativo all’ipotesi di mediazione delegata, fa riferimento in termini più generali al procedimento di mediazione, affermando principi ben estendibili all’ipotesi di mediazione obbligatoria. La Corte ha così chiarito che la verifica sull’effettivo esperimento della mediazione “deve svolgersi all’udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l’invio delle parti in mediazione … Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinnanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo … il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio”. Se ne ricava che ove entro quell’udienza non risulti intervenuto il primo incontro innanzi al mediatore, la condizione di procedibilità non risulta avverata, con conseguente impedimento alla prosecuzione del giudizio è questo è quanto avvenuto nel caso di specie; risultava infatti il solo invio dell’istanza di mediazione mentre il primo incontro si è invece tenuto ben oltre la data dell’udienza fissata per la verifica dell’esperimento del procedimento di mediazione. Occorre dunque procedere alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto con le spese di lite che seguono la soccombenza (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)

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