Tribunale Civile di Ascoli Piceno – Ordinanza pubblicata in data 11.10.2024 – Giudice Dott.ssa Francesca Sirianni
Bancario – Contratto di mutuo – Verifica del superamento del tasso soglia – Nell’ipotesi di diversità tra il tasso espresso in contratto e quello effettivo calcolato andrà applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. – Espletamento di C.T.U. contabile con ordinanza istruttoria e relativo quesito: “Verifichi il c.t.u. se le clausole relative al TAEG/ISC, TAN, TAE siano sufficientemente determinate ex art. 117 TUB previo confronto tra i tassi indicati in contratto e quelli effettivi e, in caso di risposta negativa, proceda alla sostituzione degli stessi con i tassi di legge – Verifichi se il tasso d’interesse corrispettivo convenuto contrattualmente (sia nei contratti originario che a seguito della rinegoziazione) sia rispettoso delle soglie d’usura vigenti al momento della stipula. Nello svolgimento dell’indagine il c.t.u. terrà presente che nel t.a.e.g. sono inclusi tutti i costi connessi all’erogazione del credito; quanto alla commissione di estinzione anticipata il c.t.u. non la includerà tra tali costi. Qualora il T.A.E.G. calcolato dovesse superare il tasso soglia, nessun interesse sarà dovuto. Gli importi relativi alle rate già versate, pertanto, dovranno essere imputati interamente a sorte capitale – Ricalcoli il c.t.u. il complessivo rapporto dare-avere tra le parti, sia alla data in cui la Banca ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, sia alla data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.” (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)