Tribunale di Chieti – Giudice Dott. Marcello Cozzolino – Ordinanza del 20.11.2024 – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie atto di precetto di pagamento su mutuo).
Rapporto bancario di mutuo – Opposizione all’atto di precetto – Non è idoneo titolo esecutivo il mutuo notarile quando l’erogazione della somma non sia attestata né dallo stesso atto pubblico né da successivo atto nella forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) – Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo –
Quando la somma mutuata è stata erogata ai mutuatari, ma da questi è stata immediatamente e integralmente restituita alla banca mutuante, in deposito cauzionale, la circostanza induce a dubitare dell’idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo (Corte di Cassazione, Sez. III Civ., Sentenza n. 12007 del 3.5.2024) “L’accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l’importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest’ultima, solo da tale momento, l’obbligazione di restituzione di detto importo” (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)